Cosa Fare In Caso Di Incidente Stradale? Clinica E Pratiche Legali

Il risarcimento in caso di incidente

Il nostro ordinamento giuridico, così come quello di ogni paese civilizzato, prevede il diritto per chi subisce un danno ingiusto di ottenere un risarcimento. Ovviamente, per far valere tale diritto è importante conoscere quali sono le iniziative da assumere e, soprattutto, in che modo muoversi al fine di non pregiudicare il buon esito della vicenda.

Nella comune esperienza si parla di risarcimento quando si verifica un evento che nuoce alla vittima: o dal punto di vista economico, ad esempio nel caso di danni ai beni di proprietà, o sotto il profilo della salute, e quindi, per esempio, in caso di lesioni causate da un sinistro stradale, da un qualsiasi infortunio, ovvero da ogni altro fatto che pregiudica la sfera psicofisica della vittima. Le richieste di risarcimento più ricorrenti sono certamente quelle relative ai sinistri stradali, e vedono solitamente coinvolta una compagnia di assicurazione che, come ovvio, ha tutto l’interesse a contenere il più possibile la liquidazione del danno, se non addirittura a negarla. È semplicemente il “gioco delle parti”, dal quale bisogna cercare di uscire vittoriosi, e quindi con il giusto riconoscimento economico.

Da chi farsi seguire?

Spesso, purtroppo, vi è timore di rivolgersi ad un professionista ritenendo che il compenso richiesto possa esorbitare gli interessi in gioco. Non è così! In primo luogo è regola chiarire ogni aspetto sin dall’inizio del rapporto professionale, compreso il costo della prestazione, in modo da non lasciare margine ad equivoci e fraintendimenti. Purtroppo la materia della c.d. “infortunistica stradale”, che il più delle volte non approda davanti ad un giudice, ma si risolve bonariamente prima che venga intentata una causa, viene spesso gestita da sedicenti professionisti che non hanno alcuna nozione di diritto né dimestichezza con il concetto giuridico di lesioni, di sofferenza e di risarcimenti, e che trattano i danni delle vittime di un sinistro, già per questo sfortunate, nello stesso modo avviene per un comune affare economico. Chiunque infatti può ben capire che una lesione fisica è diversa dal danno al paraurti di una autovettura! Pertanto due cose rivestono estrema importanza in caso di incidente stradale: la prima è rivolgersi ad un buon centro specialistico per curarsi, la seconda è incaricare un avvocato esperto della materia. Inoltre, come risaputo, nel caso in cui il danneggiato abbia ragione le spese dell’avvocato verranno rimborsate, in tutto o per buona parte, dall’assicurazione che risarcirà il danno.

Cosa fare in caso di incidente stradale

In ogni caso, e passando agli aspetti pratici, nella malaugurata ipotesi che si rimanga coinvolti in un sinistro stradale la prima cosa da fare è quella di accertarsi della gravità dello stesso e, in primo luogo, preoccuparsi degli eventuali feriti. E’ inoltre opportuno anche chiedere l’intervento delle autorità, e quindi Carabinieri, Polizia Locale o Polstrada, e ciò al fine di far acquisire dai “pubblici ufficiali” tutti gli elementi necessari a ricostruire la dinamica dell’evento, ivi comprese le dichiarazioni delle parti coinvolte, dei testi oculari, e i rilievi che, una volta modificato lo stato dei luoghi, non sarebbero più possibili. Nel caso in cui, invece, non fosse possibile far intervenire le autorità è estremamente importante svolgere tutto quanto necessario per procedere successivamente alla richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurazione. E’ buona norma, per esempio, annotare immediatamente il numero di targa dei veicoli coinvolti nell’incidente, così che, in caso di “fuga” di qualcuno, sia comunque possibile risalire alle informazioni necessarie per la procedura risarcitoria. Nell’ipotesi invece in cui non vi sia tale rischio, si può procedere con la compilazione del modulo CAI, che deve essere completato in ogni sua parte, indicando anche il nominativo dei testi oculari, se vi sono. E’ inoltre opportuno, se possibile, scattare qualche fotografia dei veicoli danneggiati e della loro posizione. Il passo successivo, solitamente rinviato ai giorni a seguire, è quello di fare denuncia del sinistro alla propria assicurazione e formulare richiesta di risarcimento, qualora ovviamente ne ricorrano i presupposti, e quindi nel caso in cui si abbia ragione totale o parziale. Come già detto, in questa fase è molto importante la scelta dei professionisti da cui farsi seguire, sia per curare le eventuali lesioni subite, che per ottenere il ristoro dei danni, di qualsiasi natura essi siano.

Iter terapeutico in caso di colpo di frusta

I sintomi post incidente stradale possono manifestarsi anche nelle 24/48 ore successive al trauma. E’ importante recarsi al PRONTO SOCCORSO per i primi accertamenti e successivamente fare una visita medica specialistica ortopedica o fisiatrica affinché venga eseguito il corretto inquadramento clinico. Il medico, eseguita la valutazione rilascerà un piano terapeutico personalizzato. Rivolgersi a studi medici e studi legali preparati in materia è molto importante per il paziente per rispettare i corretti tempi terapeutici e burocratici.

Cosa dice la normativa?

Venendo a quanto concretamente può interessare le “nostre tasche”, e quindi i termini e i modi del risarcimento, è necessario fare un breve cenno alla normativa. Infatti la materia è in continua evoluzione sin dal 1969, anno in cui il legislatore ha introdotto l’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore, e negli ultimi vent’anni è stata ulteriormente normata con l’introduzione, nel 2005, del c.d. “Codice delle Assicurazioni Private”. Con questo testo normativa il legislatore ha stabilito le procedure per ottenere il risarcimento e i criteri di determinazione dello stesso. Dunque, in conseguenza di un evento che causi delle lesioni fisiche può essere avanzata una pretesa risarcitoria che, ove fondata, darà luogo al pagamento di una somma di denaro in favore del danneggiato. Tale somma di denaro, ovviamente, è il risultato della valutazione di tutti i pregiudizi che il danneggiato subisce, e che devono essere singolarmente considerati al fine di ottenere la giusta misura del risarcimento. In particolare il primo pregiudizio che viene solitamente preso in considerazione è quello determinato dai postumi permanenti delle lesioni, cioè quelle conseguenze fisiche che non guariranno dal punto di vista clinico, e ciò viene definito “danno biologico permanente”.

Danno biologico

Il danno biologico permanente viene quantificato dal medico – legale in punti percentuali e, se inferiore al 9% le relative lesioni si definiscono “micropermanenti”, dal 10% in su “macropermanenti”. La quantificazione economica del danno biologico permanente si ottiene mediante l’impiego di tabelle che stabiliscono il valore del punto percentuale in rapporto all’età del danneggiato, così che, moltiplicando detto valore per i punti riconosciuti si otterrà la cifra corrispondente al valore patrimoniale di tale danno.

Inabilità temporanea

Oltre al danno biologico deve essere risarcita anche l’“inabilità temporanea”, che consiste nel periodo necessario al danneggiato per guarire. L’inabilità temporanea si distingue in “totale” e “parziale”: la prima coincide, di norma, con il ricovero ospedaliero o con una condizione di degenza domiciliare caratterizzata dalla totale immobilità, la “parziale” viene definita in termini percentuali, e per il relativo numero di giorni. Anche per la inabilità temporanea, ovviamente, è necessario pervenire ad una quantificazione economica, che si ottiene moltiplicando il valore giornaliero dell’inabilità totale (es. Euro 50,00) per la percentuale della stessa (es. 75%) e per i rispettivi giorni (es. 7 gg). Oltre a quanto sopra, per ottenere il completo ristoro patrimoniale dovranno tenersi in considerazione anche le spese che il danneggiato ha sostenute, o che dovrà eventualmente sostenere, e quindi le spese mediche e quelle per le terapie riabilitative, che sono tutte risarcibili. A tal proposito è importante sottolineare un aspetto, purtroppo a volte trascurato, e cioè la rilevanza delle terapie che, oltre a rivestire importanza fondamentale ai fini della guarigione, costituiscono materiale prezioso per la giusta valorizzazione del danno.

Il medico legale a cosa serve? Impostazione documentazione clinica

La valutazione delle lesioni e dei postumi permanenti è demandata ad un medico – legale (solitamente un “fiduciario” dell’assicurazione, e quindi dalla stessa pagato) che provvede a visitare l’infortunato spesso in modo sbrigativo. Per tale ragione, soprattutto in caso di “microlesioni”, può risultare difficile per il medico stabilire con precisione l’entità del danno, e ciò quasi sempre a discapito degli interessi del danneggiato. Quindi determinate è la documentazione clinica che si riesce a fornire al medico – legale in occasione della visita. Infatti se il danneggiato non si è curato, la conclusione del medico sarà che non ha avuto bisogno di cure perché il danno non è veritiero ed effettivo. Se invece il danneggiato si presenta alla visita con documentazione medica e clinica adeguata, ivi compresi i giustificativi delle spese sostenute, il medico legale sarà tenuto a considerare il percorso clinico, le cure effettuate e, soprattutto, le certificazioni rilasciate dagli altri “colleghi” medici.

Danni di natura patrimoniale, invalidità specifica e danno da mancato guadagno o da lucro cessante

Rientrano nei danni da lesione di natura “patrimoniale” anche l’“invalidità specifica”, e il danno da “mancato guadagno” o da “lucro cessante”. L’ “invalidità specifica” consta essenzialmente nella valutazione dei postumi permanenti rispetto alla vita lavorativa del danneggiato. E’ importante precisare che vi è “invalidità specifica” non solo quando il danneggiato non può più lavorare, ma anche quando per farlo deve impiegare più fatica e sacrificio a causa delle lesioni che ha subito nel sinistro. Il “lucro cessante”, invece, è quel danno derivante dal fatto di aver perso un “guadagno” a causa delle lesioni. A questo punto, calcolato il danno biologico permanente, il danno da inabilità temporanea, le spese mediche, e gli eventuali ulteriori danni (es. “invalidità specifica” e “lucro cessante”), dalla relativa somma si ottiene l’ammontare del danno patrimoniale conseguente alle lesioni riportate in un sinistro, sia esso stradale o di altra natura. Tuttavia, applicando i principi del nostro ordinamento in materia di responsabilità civile, che impongono il diritto all’integrale risarcimento in favore del danneggiato, devono menzionarsi altre tipologie di danno, per lo più definite di natura “non patrimoniale”. Rientrano tra queste la “personalizzazione” del danno, che consiste in un aumento percentuale del danno biologico in base alla peculiare situazione soggettiva del danneggiato, il danno “morale”, il danno “esistenziale”, il danno da “perdita di chances”, ecc. Queste ulteriori voci devono essere considerate caso per caso, non potendosi applicare alcun automatismo ai fini risarcitori, e devono essere provate da chi ne avanza pretesa. Dunque, e come detto, ai fini della quantificazione economica del risarcimento dovuto dall’assicurazione, si deve partire dalla valutazione del medico legale, che esprime un giudizio in percentuale sull’entità dei postumi che determinano il danno biologico permanente, sulla durata della inabilità temporanea e, sempre in percentuale, sulla gravità della stessa, sull’eventuale “invalidità specifica”, e sulla congruità delle spese sostenute dal danneggiato e delle quali chiede il rimborso. Inoltre il medico legale è tenuto ad esprimere anche un giudizio di compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro.

Quali sono i tempi per il risarcimento?

Dopo aver sinteticamente illustrato i criteri di quantificazione del danno da lesione, mi permetto di ritenere utile una breve indicazione dei tempi necessari per ottenere il risarcimento, premettendo che, anche in questo caso, trovano applicazione le disposizioni contenute nel “Codice delle Assicurazioni Private”. Infatti il legislatore ha ritenuto di tutelare il danneggiato imponendo alle Compagnie di assicurazioni dei termini perentori entro i quali evadere le richieste di risarcimento, la cui violazione, eventualmente segnalata dal danneggiato, comporta la possibilità di pesanti sanzioni economiche comminate dall’IVASS, che è l’“Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni”. Dunque, a fronte di una richiesta di risarcimento l’assicurazione ha un termine perentorio per dare riscontro, che potrà essere negativo, e in tal caso deve essere, oppure positivo, e quindi viene avviata la procedura risarcitoria. Tale termine è differente per i danni materiali (es. autovettura) e per le lesioni fisiche: per i danni materiali è di 60 giorni, che si riduce a 30 qualora le parti del sinistro abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo “CAI” (“costatazione amichevole di incidente); per i danni da lesioni il termine è invece di 90 giorni. Prendendo in considerazione il caso del risarcimento per le lesioni, il termine di 90 giorni deve essere calcolato dal momento in cui l’assicurazione è posta nelle condizioni di valutare e risarcire il danno. Quindi in caso di lesioni che necessitino, ai fini della guarigione, una convalescenza, il termine decorre dal momento in cui il danneggiato comunica, eventualmente con la trasmissione di un certificato medico, l’avvenuta guarigione con postumi. A questo punto, l’assicurazione, di norma, provvede ad invitare il danneggiato a sottoporsi alla visita medico legale presso il proprio fiduciario, il quale formulerà una valutazione. La procedura liquidativa si conclude, pertanto, con la formalizzazione di una offerta di risarcimento da parte dell’assicurazione, alla quale il danneggiato, o il suo avvocato, può replicare, eventualmente, dichiarando di trattenere a titolo di acconto l’importo corrisposto. In questa fase l’avvocato spenderà le migliori ragioni per ottenere il risarcimento più alto possibile, facendo eventualmente valere la relazione del medico legale “di parte” al quale si è rivolto il danneggiato. Ove dunque si riesca a trovare un punto di incontro tra le pretese del danneggiato e la disponibilità dell’assicurazione a pagare, la vicenda si risolverà nella fase c.d. “stragiudiziale”, e ciò avviene nella maggior parte dei casi. Se invece l’offerta risarcitoria e la richiesta del danneggiato non sono conciliabili, per esempio per questioni relative alla responsabilità nella causazione del sinistro, o per una incolmabile divergenza tra la valutazione dei medici legali, la vertenza non potrà che approdare davanti al giudice, che solitamente è il Giudice di Pace oppure, per i sinistri più gravi, il Tribunale. Con questa breve esposizione, senza che possa ovviamente ritenersi esaustiva di tutti i profili della materia trattata, ho cercato di evidenziare gli aspetti più importanti e utili ai fini della gestione del risarcimento del danno, secondo la casistica più ricorrente.

In conclusione

Anche correndo il rischio di essere ripetitivo, mi permetto di tornare su un concetto fondamentale, e cioè il fatto che qualora malauguratamente si incorra in un sinistro, è estremamente importante non trascurare né la propria salute fisica, provvedendo, da subito, a sottoporsi a tutte le cure del caso, né i propri interessi economici, adottando tutte le iniziative volte ad ottenere il giusto risarcimento. Per quest’ultimo incombente è determinante la scelta dell’avvocato, con cui si deve stabilire un rapporto basato sulla fiducia, e con il quale, senza timore e senza remore, è possibile chiarire da subito ogni profilo della prestazione, anche in un’ottica di opportunità e possibilità di successo. Senza dubbio, con le dovute premesse in termini di chiarezza e professionalità, sarà possibile trovare la miglior soluzione per ottenere quanto di giustizia.

 

Articolo scritto da Michele Maria Menozzi – Avvocato

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